OBBLIGO FORMATIVO

Il sistema dell'ECM o Educazione Continua in Medicina, basato appunto sui crediti ECM, è nato nel 2002 in via sperimentale, evolvendosi nel tempo ed arrivando a definire standard ormai consolidati circa l’accreditamento delle attività, gli obiettivi formativi nazionali, il numero di crediti da acquisire, il dossier formativo personale e le differenti modalità di apprendimento a disposizione dei professionisti sanitari.

A Novembre 2018 la CCEPS Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni istituita presso il Ministero della Salute, proprio in merito alla formazione ECM, ha prodotto una sentenza nella quale “l'obbligo di formazione e/aggiornamento previsto dal codice deontologico comprende l'osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell'iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua”. La sentenza del CCEPS segnala inoltre che aggiornarsi è un obbligo anche verso i propri pazienti, oltre che un dovere deontologico e normativo. Sulla base di questa sentenza, il Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici chirurghi ed Odontoiatri Filippo Anelli ha sottolineato in una nota che, accanto alle incentivazioni previste dagli Ordini per chi è in regola con l’ECM, da Gennaio 2020 potranno essere intrapresi procedimenti sanzionatori nei confronti di coloro che non si siano aggiornati o che non si aggiornino con continuità.

Gli Ordini professionali hanno inoltre ribadito che l’art. 16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che “la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista”. Ecco perché nell’Accordo Stato-Regioni di Novembre 2017 su “La Formazione Continua nel Settore Salute” già si anticipava che gli Ordini professionali e le rispettive Federazioni nazionali avrebbero vigilato sull’assolvimento dell’obbligo formativo dei loro iscritti ed emanato i provvedimenti di competenza (sanzioni) in caso di mancato assolvimento di tale obbligo. Questa prospettiva, rimasta sinora inapplicata, diventerà realtà a partire da Gennaio 2019.

Nello specifico, sono quattro le possibili tipologie di sanzioni che gli Ordini potranno comminare:

  • avvertimento (cioè un invito formale a non reiterare il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
  • censura (una dichiarazione formale di biasimo per il il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
  • sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;
  • radiazione dall’Ordine
La legge prevede inoltre la possibilità per gli Ordini di comminare sanzioni specifiche per comportamenti specifici. Infatti, a differenza del codice penale (secondo il quale per ogni determinato reato è prevista una determinata sanzione), la legge professionale non individua una specifica sanzione per ogni specifica infrazione, ma lascia libero l’Ordine di determinare la sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.

                                                                    

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