NIENTE ASSICURAZIONE SE PROFESSIONISTA NON É IN REGOLA CON ALMENO 70 PER CENTO OBBLIGO ECM

Niente copertura assicurativa per il professionista sanitario se non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina. Passa alla Camera l’emendamento già approvato dalla Commissione Bilancio e Tesoro di Montecitorio in sede di conversione in legge del Dl 152/2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

L’emendamento prevede che, «al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario […] l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina».

La novità riguarda la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera contratta dalle strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private) e dai professionisti sanitari che lavorano nelle strutture in regime di libera professione o al di fuori di esse. Il provvedimento prevede che in caso di malasanità, ad esempio un errore medico,se il camice bianco non si è adeguatamente formato non può beneficiare della copertura assicurativa. In particolare, se il professionista sanitario non raggiunge almeno il 70 per cento dei crediti formativi, come previsto dal suo ordine professionale, l’assicurazione, pur assolvendo al suo obbligo con il paziente danneggiato, può poi rivalersi sul professionista e sulla struttura sanitaria.

                                                                                   

Indietro